Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge ci proponiamo un duplice obiettivo:

          a) realizzare una specifica condizione di tutela per quanti operano nell'ambito del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago;

          b) aggiornare le disposizioni fiscali che si applicano al settore dello spettacolo e in particolare nell'esercizio della musica dal vivo.

      Nonostante la grande incidenza della produzione culturale e dello spettacolo nella società civile odierna, non esiste in Italia una strategia culturale e di mercato, che si occupi seriamente del settore, proponendo e promuovendo regole adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che vi operano e, nel contempo, di rilanciarne la competitività, sia a livello interno che a livello internazionale, come già fanno da anni gli altri Paesi più industrializzati, Inghilterra in testa.
      Da tempo ormai si parla di industria della comunicazione e dello spettacolo, un settore ormai notoriamente più incisivo sul piano economico dell'industria dell'automobile e dell'industria del turismo.
      Un settore che comprende oltre ai musicisti e ai cantanti, artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo, cabarettisti, presentatori, animatori, disc jockey, ragazze immagine, cubiste, danzatori e danzatrici, tecnici.
      In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative per lo più sommerse, precarie, senza alcuna tutela, caratterizzate da sfruttamenti, disagi e da una pressoché totale anarchia.

 

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      In Italia le poche leggi esistenti in merito sono antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie. Nessuno ha mai avuto la volontà politica di cambiarle e oggi, pur essendo già nel terzo millennio, rappresentiamo in Europa il fanalino di coda, a un livello perfino inferiore a quello di qualche Paese del terzo mondo.
      Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente, in pratica quello caratterizzato da una prestazione d'opera forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie.
      Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello spettacolo; esso deriva dalla necessità di tutelare il lavoratore dalla volubilità dello spettatore il quale tende ad apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine.
      È un lavoro particolare perché subordinato alle esigenze sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e creatività.
      Occorre modificare una situazione normativa in cui i lavoratori dello spettacolo continuano ad essere obbligati a rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei lavoratori dipendenti senza poter usufruire dei diritti degli uni o degli altri.
      In materia fiscale, ad esempio, essi sono obbligati ad emettere fattura, per le prestazioni artistiche, analogamente ai liberi professionisti; essi devono pagare i contributi ed oneri previdenziali come i dipendenti, senza in pratica avere la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese di trasporto della strumentazione, promozione e pubblicità, abbigliamento, spese di gestione, sala prove, vitto e alloggio, autostrada). Tutti costi non detraibili, per legge, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
      La proposta di legge si compone di cinque articoli.
      L'articolo 1 è volto a prevedere l'estensione di alcune tutele ai lavoratori dello spettacolo che ora ne sono sprovvisti.
      In primo luogo si provvede ad individuare i lavoratori a cui applicare la nuova disciplina che si vuole adottare con la presente proposta di legge. I beneficiari sono tutti i lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS - l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - con esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura di subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3).
      Fondamentale ai fini di una esauriente ed aggiornata applicazione delle suddette disposizioni è la previsione del comma 1 volta ad offrire una più precisa definizione di tali rapporti di lavoro e ad individuare gli ambiti in cui si può esplicare l'attività delle varie figure professionali che contribuiscono alla produzione dei prodotti altamente culturali e dello spettacolo.
      All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto di lavoro tramite apposito «foglio d'ingaggio».
      L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione della retribuzione imponibile.
      L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori dello spettacolo finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
      L'articolo 5 modifica l'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal vivo ne stabilisce una definizione identificativa.
 

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